Art. 1.

      1. È istituito presso l'Istituto nazionale assicurazioni Spa il «Fondo di garanzia per la copertura assicurativa in favore degli anziani di età superiore a settantacinque anni», di seguito denominato «Fondo», destinato alla tutela contro gli infortuni e le malattie degli anziani ultrasettantacinquenni che svolgono attività di volontariato o che partecipano ad attività ricreative e turistiche promosse dalle associazioni di promozione sociale autogestite dagli anziani stessi o dalle organizzazioni non profit che operano a sostegno della popolazione anziana.